DOCENTE NOMINATA PER SUPPLENZA:
SE IN GRAVIDANZA A RISCHIO PUO’ RICHIEDERE
L’INDENNITA’ DI MATERNITA’ FUORI NOMINA?
DOCENTE NOMINATA PER SUPPLENZA:
SE IN GRAVIDANZA A RISCHIO PUO’ RICHIEDERE
L’INDENNITA’ DI MATERNITA’ FUORI NOMINA?
L'AVVOCATO MARIA LUIGIA D'ARCANGELO RISPONDE AD UNA DOCENTE NOMINATA PER UNA SUPPLENZA A SCUOLA
IL CASO:
Buon giorno, sono una docente con contratto a tempo determinato, stipulato per supplenza breve dal 30 gennaio al 2 marzo, e conseguente proroga del medesimo contratto con durata dal 2 marzo al 9 marzo. Il 5 marzo ho effettuato una visita ginecologica ed in quella occasione il medico mi ha rilasciato un certificato di gravidanza a rischio, che però non ho ancora presentato alla segreteria della scuola.
Pertanto, vorrei sapere:
DOMANDA:
RISPOSTA:
Si, ha diritto di presentare istanza per richiedere l’indennità di maternità fuori nomina, in quanto la sua è una gravidanza a rischio ed, in questo caso, la legge prevede l’interdizione dal lavoro e, conseguentemente, il congedo di maternità, anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine (rif. normativo: combinato disposto degli articoli 17, comma 2, lett. a); 24, comma 1, e 54, comma 3, lett. c) del D.lgs. 151/2001).
Il tutto presuppone che si sia avviata presso la ASL competente, la procedura di interdizione/astensione anticipata da lavoro per gravi complicanze della gravidanza (fino alla data di inizio dell’astensione obbligatoria). Occorrerà avere un certificato medico rilasciato da un ginecologo di un ente pubblico (Ospedale, ASL, ecc.).
Bisognerà, poi, presentare tutta la documentazione alla scuola, quindi il certificato del ginecologo, l’autocertificazione di aver prestato servizio dal 30 gennaio al 09 marzo, la domanda di interdizione/astensione anticipata da lavoro per gravi complicanze della gravidanza presentata alla ASL. La scuola, dunque, procederà a fare la domanda per l'indennità di maternità fuori nomina.
DOMANDA:
2. Sono in tempo per presentare l’istanza alla scuola?
RISPOSTA:
Sarà ammessa al godimento dell'indennità' giornaliera di maternità purché tra l'inizio della disoccupazione e quello del periodo di congedo non siano decorsi più di sessanta giorni. (cfr. articolo 24, comma 2, del D.lgs. 151/2001).
Si aggiunge, anche, che qualora la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo di maternità disoccupata ed in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, anziché, all'indennità ordinaria di disoccupazione (cfr. articolo 24, comma 4 del D.lgs. 151/2001).
DOMANDA:
3. Per quanto tempo avrei diritto a percepire l’indennità?
RISPOSTA:
Ha diritto a percepire l’indennità per tutto il periodo del congedo, quindi fino a 3 mesi dopo il parto (cfr. articolo 22, comma 1, del D.lgs. 151/2001).
DOMANDA:
RISPOSTA:
Avrà diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione, in base alle tabelle stipendiabili e prendendo in considerazione il prestato servizio, quindi il numero di giorni lavorati dal 30 gennaio al 09 marzo. (cfr. combinato disposto degli articoli 22, comma 1 e 23, commi 1, 3, 4, 5, lett. c) del D.lgs. 151/2001).
DOMANDA:
RISPOSTA:
No l’indennità percepita fuori nomina non è utile ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie per le supplenze. Solo il servizio indicato nei contratti farà maturare punteggio come titolo di servizio.